Detrazione tasse:
Le spese d'iscrizione al Corso di Laurea come Studente Ordinario sono detraibili.
Si ricopia a seguire il DR di riferimento:
Detrazioni per spese di istruzione
Fermo restando la responsabilità del dichiarante e di eventuali consulenti, si riporta quanto descritto dalla Agenzia delle Entrate.
L’ art. 15 DPR 917/1986 (Tuir), consente una detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull’importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (sono compresi anche i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, si veda circ. n. 20/2011).
Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza dei seguenti corsi e master.
Corsi/Master ammessi alla detrazione
- Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione (circ. n. 7/1993).
- Corsi di dottorato di ricerca presso l’università (ris. n. 11/2010).
- Corsi presso università libere; in questo caso, la circolare n. 11/1987 ha stabilito, per la determinazione dell’importo detraibile, un duplice criterio e cioè l’identità o affinità per materia con i corsi tenuti presso un’università statale e un criterio territoriale, basato sulla ricerca dei corsi equiparabili nella stessa città, o mancando in questa, in una città della stessa regione (circ. n. 11/1987).
- Master universitari: danno luogo alla detrazione se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti da istituti universitari pubblici o privati (circ. n.101/2000, punto 8.2).
- Corsi presso istituti o università private o straniere: sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano; sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio (circ. n. 95/2000 punto 1.5.1).
- Spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario (ris. n. 87/2008).
N.B. Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell’art. 12 del Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.