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Detrazione tasse accademiche

Detrazione tasse accademiche

di Lia Poggi -
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Detrazione tasse:

Le spese d'iscrizione al Corso di Laurea come Studente Ordinario sono detraibili.

Si ricopia a seguire il DR di riferimento:

Detrazioni per spese di istruzione

Fermo restando la responsabilità del dichiarante e di eventuali consulenti, si riporta quanto descritto dalla Agenzia delle Entrate.

L’ art. 15  DPR 917/1986 (Tuir), consente una detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull’importo  delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (sono  compresi anche i  Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, si veda circ. n. 20/2011).

Per gli istituti privati  (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza dei seguenti corsi e master.

 

Corsi/Master ammessi alla detrazione

    1. Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento  universitario; non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione (circ. n. 7/1993).
    2. Corsi di dottorato di ricerca presso l’università (ris. n. 11/2010).
    3. Corsi presso università libere; in questo caso, la circolare n. 11/1987 ha stabilito, per la determinazione dell’importo detraibile, un duplice criterio e cioè l’identità o affinità per materia con i corsi tenuti presso un’università statale e  un criterio territoriale, basato sulla ricerca dei corsi equiparabili nella stessa città, o mancando in questa, in una città della stessa regione (circ. n. 11/1987).
    4. Master universitari: danno luogo alla detrazione se, per durata e struttura  dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti  da istituti universitari pubblici o privati (circ. n.101/2000, punto 8.2).
    5. Corsi presso istituti o università private o straniere: sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo  detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano; sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio (circ. n. 95/2000 punto 1.5.1).
    6. Spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario (ris. n. 87/2008).

N.B. Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell’art. 12 del  Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.