Le spese d'iscrizione al Corso di Laurea come Studente Ordinario sono detraibili.
Si ricopia a seguire il DR di riferimento:
Detrazioni per spese di istruzione
Fermo restando la responsabilità del dichiarante e di eventuali consulenti, si riporta quanto descritto dalla Agenzia delle Entrate.
L’ art. 15 DPR 917/1986 (Tuir), consente una detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull’importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (sono compresi anche i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, si veda circ. n. 20/2011).
Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza dei seguenti corsi e master.
Corsi/Master ammessi alla detrazione
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- Corsi presso istituti o università private o straniere: sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano; sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio (circ. n. 95/2000 punto 1.5.1).
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N.B. Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell’art. 12 del Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.